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PRESTAZIONI OCCASIONALI E LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Con il “Decreto Fiscale” scatta l’obbligo di comunicazione preventiva


Con l’approvazione del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico di tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo prevede la trasmissione al competente Ispettorato del Lavoro dell’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione mediante sms o posta elettronica.

Questa comunicazione deve obbligatoriamente contenere:

1. dati del committente e del prestatore;

2. luogo della prestazione;

3. breve descrizione dell’attività̀ che verrà svolta;

4. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o servizio;

5. ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.


La violazione del provvedimento è sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.


 

CHI RIENTRA E CHI E’ ESONERATO DALL’OBBLIGO

La norma interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente o coloro per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

Sono esclusi:

  • rapporti di natura subordinata

  • le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015

  • i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”)

  • le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA

  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021 ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.


 

TERMINI TEMPORALI

L’obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022.

Ne consegue che per i rapporti di lavoro:

  • in essere al 11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;

  • avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

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