Nuovi aiuti ai cittadini e alle imprese e si raddoppia la franchigia dei fringe benefits
Con il si della Camera si avvia la conversione definitiva in legge del c.d. Decreto Sostegni (DL 41/2021 del 22 Marzo 2021), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Un maxi emendamento è andato a sostituire il testo originario riscrivendo i provvedimenti e integrando nuove disposizioni in aiuto delle famiglie e delle imprese.
Tra le tante novità previste dalla nuova Legge si parla ancora di Super Bonus 110%, contributi a fondo perduto per le start up e rivalutazione dei beni dei settori alberghiero e termale fortemente colpiti dalla pandemia.
Ma tra tutte queste agevolazioni arriva una buona notizia anche sul fronte welfare aziendale.
Le Commissioni bilancio e finanza del Senato hanno infatti introdotto nel testo di legge una modifica che prevede anche per il 2021 l’esenzione da tassazione dei beni e servizi forniti ai dipendenti delle aziende fino al limite di 516,46 euro invece che 258, 23 euro, come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.
Questa deroga della soglia di esenzione dei fringe benefits era infatti già stata introdotta lo scorso anno con il Decreto Agosto n. 104/2020.
Il provvedimento ha un triplice impatto sulla società, un vantaggio come forma di sostegno al reddito dei lavoratori, ma anche un importante incentivo alla ripresa dei consumi interni e da ultimo un beneficio fiscale per le imprese.
Ma cosa sono i Fringe benefits?
I fringe benefits sono elementi aggiuntivi della retribuzione che, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito tassato in capo al lavoratore dipendente.
Vengono spesso utilizzati in alternativa al compenso in natura che un’impresa sceglie di offrire ai collaboratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dal contratto di lavoro.
Il principale riferimento normativo ai benefit riconducibili al welfare aziendale è l’Articolo 51 comma 3 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi che ha stabilito che il valore dei beni e dei servizi offerti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se l’importo complessivo nel periodo d’imposta non supera i 258,23€
I fringe benefits sono tassati?
I fringe benefits non vengono tassati (e quindi non concorrono a formare il reddito) se si tratta di beni ceduti e di servizi di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il limite viene superato l’intero valore concorre a formare il reddito e sarà quindi soggetto a tassazione.
Il limite va considerato per tutti i fringe benefits percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta.
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