top of page

FERIE E PERMESSI

Realizzato per:

Ferie e Permessi
Maturati annualmente dal lavoratore
 

Fotografo di matrimoni

Ferie

26 giorni lavorativi (173 ore) per lavoratori che svolgono orario su 6 giorni, 22 giorni lavorativi (173 ore) per lavoratori che svolgono orario su 5 giorni. 

Stationary photo

Rol

76 ore annue. Per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 5 giorni alla settimana, dopo 50 notti di prestazione effettiva, sono previste ulteriori 4 ore di ROL. Per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 6 giorni alla settimana con riposo a scorrimento sono previste ulteriori 12 ore ri ROL. Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su 3 turni per 7 giorni alla settimana con riposo a scorrimento sono previste ulteriori 16 ore di ROL. 

Buone vacanze

Permessi ex Festività

32 ore gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite.

Permessi e Congedi
   Facoltativi
 

1

INFORTUNIO

Conservazione del posto fino alla cessazione dell'inabilità temporanea.

Trattamento economico:

​Integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità riconosciuta dall'INAIL, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per tutta la durata dell'infortunio.

2

MALATTIA

Conservazione del posto per un periodo di 6 mesi per i lavoratori che abbiano anzianità fino a 5 anni (a), 12 mesi per i lavoratori con anzianità superiore (b). Cesserà per l’azienda l’obbligo di conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi
antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera (a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera (b), anche in caso di diverse malattie. Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità. Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l'80% della prestazione annua concordata.

Trattamento economico:

​​Integrazione a carico del datore di lavoro del trattamento economico riconosciuto dall'INPS, sino al raggiungimento del 100% della retribuzione lorda per i primi 6 mesi. Per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni, per ulteriori 5 mesi vi sarà integrazione del datore di lavoro sino al raggiungimento del 50% della retribuzione lorda. 

3

CONGEDO DI MATERNITA'

5 mesi, da fruire di norma dai 2 mesi precedenti la data del parto ai 3 mesi successivi. 
Facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico aziendale competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In alternativa, facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico aziendale competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il Congedo di maternità spetta anche in caso di adozione, affidamento.
Per dettagli in merito a particolari casistiche (e.g. interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, ecc.) si rinvia alla relativa disciplina di legge (D.lgs. n. 151/2001).
Il CCNL prevede un'Integrazione dell'indennità INPS al 100% della retribuzione per un periodo di 5 mesi coincidente con l'astensione obbligatoria.

4

CONGEDO DI PATERNITA'

10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.  
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo è fruibile anche dal padre adottivo o affidatario.
Per l'esercizio del diritto, il padre sarà tenuto a comunicare in forma scritta alla Società i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il Congedo di paternità spetta anche in caso di adozione, affidamento. In aggiunta a tale congedo, definito obbligatorio, è previsto anche Il congedo facoltativo del padre. Questo è  condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità, che viene utilizzato viceversa dal padre quale giorno aggiuntivo rispetto a quelli sopra individuati.

5

CONGEDO PARENTALE

il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita, hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non superiore a 10 mesi elevato ad 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
E' possibile l’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi del CCNL e del D.Lgs. n.151/2001.
Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 5 giorni prima (ridotti a 2 nel caso di congedo parentale su base oraria), richiesta scritta alla Società indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto e allegando ricevuta della pratica INPS.
Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda a quanto previsto dalle relative previsioni del CCNL e di legge (D.lgs. n. 151/2001) in materia di congedi parentali. Il Congedo parentale spetta anche in caso di adozione, affidamento..

6

RIPOSI GIORNALIERI

​Le lavoratrici madri hanno diritto:

  • durante il primo anno di vita del bambino

  • durante il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento

a due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.

Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore. 

I suddetti periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, eventualmente istituiti dalla Società nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 
I suddetti periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a)  nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b)  in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c)  nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 
d)  in caso di morte o di grave infermità della madre. 

7

CONGEDO MATRIMONIALE

15 giorni consecutivi di calendario retribuiti per matrimonio o unione civile. La richiesta di congedo deve essere avanzata con almeno 6 giorni di anticipo. 

8

CONGEDO GRAVI MOTIVI E LUTTO

4 giorni in caso di decesso o documentata infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia. Nel caso di patologie di particolari gravità riguardanti il figlio, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad ulteriori 2 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno.

9

CONGEDO LEGGE 104/92

 Il lavoratore maggiorenne disabile ha diritto a un permesso retribuito di 2 ore al giorno o, in alternativa, di 3 giorni continuativi o frazionati di permesso al mese. 
Per il lavoratore padre/la lavoratrice madre (anche adottivi) di minore con handicap in situazione di gravità accertata: diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di congedo parentale fruibile fino al compimento dei 12 anni di età del bambino. in alternativa, 2 ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni di età del bambino. in alternativa, 3 giorni di permesso al mese dopo il compimento dei 3 anni di età del bambino.

10

DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO

1  giorno di permesso retribuito per l’intera giornata in cui è effettuata la donazione di sangue. Il lavoratore deve comunicare preventivamente la fruizione e successivamente, al fine della corresponsione dell'indennità INPS presentare la certificazione rilasciata dalla struttura trasfusionale. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione limitatamente al tempo necessario per l'accertamento dell'idoneità. I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento degli atti preliminari alla donazione, per il giorno della donazione e per i giorni successivi di convalescenza. 

11

DIRITTO ALLO STUDIO

10 ore annue per 3, moltiplicato per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dall'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, tali ore sono elevate a 250 e sono comprensive delle prove d'esame. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% della forza occupata.

bottom of page