

FERIE E PERMESSI
Realizzato per:
Ferie e Permessi
Maturati annualmente dal lavoratore
Ferie
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22 giorni lavorativi per settimane distribuite su 5 giorni
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26 giorni lavorativi per settimane distribuite su 6 giorni.
Rol
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PERSONALE NON VIAGGIANTE 40 ore annue
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PERSONALE VIAGGIANTE 4,5 giornate annue
Permessi ex Festività
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32 Ore
Permessi e Congedi
Facoltativi
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INFORTUNIO
Conservazione del posto per il periodo in cui l'INAIL riconosce l'indennità
Trattamento economico:
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Per i dipendenti fino a 5 anni di anzianità, integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità riconosciuta dall'INAIL, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per un periodo pari a 3 mesi poi fino al raggiungimento del 50% della retribuzione per un periodo pari a 5 mesi.
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Per i dipendenti oltre 5 anni di anzianità, integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità riconosciuta dall'INAIL, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per un periodo pari a 5 mesi poi fino al raggiungimento del 50% della retribuzione per un periodo pari a 7 mesi.
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MALATTIA
Conservazione del posto.
Per i dipendenti fino a 5 anni di anzianità, 245 giorni nell'arco di 24 mesi, considerando tutti gli eventi sommati.
Per i dipendenti oltre 5 anni di anzianità, 365 giorni nell'arco di 30 mesi, considerando tutti gli eventi sommati. Trattamento economico:
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Per i dipendenti fino a 5 anni di anzianità, integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità riconosciuta dall'INPS, ovvero riconoscimento diretto in caso di impiegati, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per un periodo pari a 3 mesi poi fino al raggiungimento del 50% della retribuzione per un periodo pari a 5 mesi.
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Per i dipendenti oltre 5 anni di anzianità, integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità riconosciuta dall'INAIL, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per un periodo pari a 5 mesi poi fino al raggiungimento del 50% della retribuzione per un periodo pari a 7 mesi.
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CONGEDO DI MATERNITA'
5 mesi, da fruire di norma dai 2 mesi precedenti la data del parto ai 3 mesi successivi.
Facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico aziendale competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In alternativa, facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico aziendale competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Il Congedo di maternità spetta anche in caso di adozione, affidamento.
Per dettagli in merito a particolari casistiche (e.g. interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, ecc.) si rinvia alla relativa disciplina di legge (D.lgs. n. 151/2001).
Il CCNL prevede un'Integrazione dell'indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
4
CONGEDO DI PATERNITA'
10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Il congedo è fruibile anche dal padre adottivo o affidatario.
Per l'esercizio del diritto, il padre sarà tenuto a comunicare in forma scritta alla Società i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il Congedo di paternità spetta anche in caso di adozione, affidamento.
In aggiunta a tale congedo, definito obbligatorio, è previsto anche Il congedo facoltativo del padre. Questo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità, che viene utilizzato viceversa dal padre quale giorno aggiuntivo rispetto a quelli sopra individuati.
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CONGEDO PARENTALE
Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita, hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non superiore a 10 mesi elevato ad 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
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alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
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al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
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qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
E' possibile l’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi del CCNL e del D.Lgs. n.151/2001.
Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 5 giorni prima (ridotti a 2 nel caso di congedo parentale su base oraria), richiesta scritta alla Società indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto e allegando ricevuta della pratica INPS.
Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda a quanto previsto dalle relative previsioni del CCNL e di legge (D.lgs. n. 151/2001) in materia di congedi parentali.
Il Congedo parentale spetta anche in caso di adozione, affidamento.
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RIPOSI GIORNALIERI
Le lavoratrici madri hanno diritto:
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durante il primo anno di vita del bambino
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durante il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento
a due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore.
I suddetti periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, eventualmente istituiti dalla Società nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I suddetti periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
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CONGEDO MATRIMONIALE
15 giorni di calendario consecutivi retribuiti per matrimonio o unione civile.
Il preavviso per la richiesta è di 10 giorni.
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CONGEDO GRAVI MOTIVI E LUTTO
Al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare (coniuge, parente entro il 2 grado, componente famiglia anagrafica) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno.
Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
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CONGEDO LEGGE 104/92
Il lavoratore maggiorenne disabile ha diritto a un permesso retribuito di 2 ore al giorno o, in alternativa, di 3 giorni continuativi o frazionati di permesso al mese.
Per il lavoratore padre/la lavoratrice madre (anche adottivi) di minore con handicap in situazione di gravità accertata:
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diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di congedo parentale fruibile fino al compimento dei 12 anni di età del bambino.
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in alternativa, 2 ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni di età del bambino.
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in alternativa, 3 giorni di permesso al mese dopo il compimento dei 3 anni di età del bambino.
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DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO
1 giorno di permesso retribuito per l’intera giornata in cui è effettuata la donazione di sangue.
Il lavoratore deve comunicare preventivamente la fruizione e successivamente, al fine della corresponsione dell'indennità INPS presentare la certificazione rilasciata dalla struttura trasfusionale.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione limitatamente al tempo necessario per l'accertamento dell'idoneità.
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento degli atti preliminari alla donazione, per il giorno della donazione e per i giorni successivi di convalescenza.
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STUDIO E FORMAZIONE
Permessi retribuiti per tutti i giorni d'esame universitario.
Permessi diritto allo studio pari al risultato di 7 ore x 3 x (n. dip. Occupati alla data). Potranno assentarsi al massimo il 3% dei lavoratori.
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